Codice della Crisi d'Impresa
Monitoraggio delle posizioni bancarie e la gestione del debito.
Adeguati assetti organizzativi di una azienda: il monitoraggio delle posizioni bancarie e la gestione del debito.
Una grande opportunità per i consulenti.
Più passa il tempo e maggiore è la chiarezza sullo spirito del Codice della Crisi di Impresa.
È chiaro che l'intenzione era ed è quella di salvare imprese, responsabilizzando l’imprenditore e chi lo assiste: la continuità aziendale è l’obiettivo principale.
Rimane, come sempre, da comprendere come si attualizzino le idee, in pratica la interpretazione “fisica” della norma. Oggi è di uso comune il termine: ”mettere a terra”. Insomma: cosa e come fare.
In termini di tempo, una riflessione nasce dalla lettura dell’ultimo intervento legislativo rappresentato dal decreto 21.3.2023 dal titolo:
“Composizione negoziata dei crisi d’impresa. Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Recepimento dell’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22.4.2021”.
In detto, alla Sezione I, troviamo una guida per il Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online.
Tale Sezione è dedicata ai contenuti e alle finalità del test pratico.
Test che tutte le imprese potranno e dovranno fare. Anche quelle in bonis.
Sono 56 pagine, ma la mia attenzione è stata rapita da quanto si legge a pag. 4 in ordine alla entità del debito che deve essere ristrutturato che deve essere indicato.
Ovverosia, uno dei parametri maggiormente significativi.
All’art. 4 si nota una postilla, la n.1, che ritroviamo a pag. 52 come pagina di rinvio.
Attraverso il consueto slalom e letto il burocratichese ( la semplificazione!), a pag. 52 si comprende qualcosa di illuminante e dirompente:
"Tutti i debiti (da inserire nel test) sono da considerare al netto di eventuali compensazioni con crediti liquidi ed esigibili scaturenti dal medesimo rapporto e sono comprensivi di eventuali interessi ed accessori maturati alla data di riferimento."
Quindi viene prevista la possibilità di compensare – in sede di redazione del test pratico per vedere se la azienda è sostenibile ed anche per pervenire alla composizione negoziata della crisi – il debito bancario con i (contro)crediti che noi riteniamo di poter opporre alla banca.
Il decreto parla di crediti liquidi ed esigibili scaturenti dal medesimo rapporto.
Quindi stesso mutuo, stesso conto corrente ecc.
Ma attenzione. È prevista dal Codice Civile, all’art. 1853 cc, la possibilità di compensare tra più saldi di più conti correnti esistenti tra le stesse parti.
Quindi si apre uno scenario molto interessante per la azienda che non è più un soggetto passivo alla mercé della banca.
Ed il consulente può avere una attività (remunerata) in più da offrire al cliente.
Rammentiamo che l ’art.16 Comma 5 D l.vo 83/2022 che ha riformato il Codice della Crisi in punto di composizione negoziata della crisi recita che:
”Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato”.
Insomma, la banca dovrà spiegare (al Giudice se del caso), il perché NON ha ritenuto valida la proposta di accordo avanzata dalla azienda quando era in bonis.
Tale che la crisi poteva essere evitata.
Non è più, come un tempo , che le banche se ne infischiavano essendo le piu’ forti. La banca fin da ora sa che potrebbe essere chiamata
davanti ad un Giudice per pagare i danni. Si comprende agevolmente che si tratta di una importante inversione dei rapporti di forza.
Ma quando un credito è liquido ed esigibile?
Un credito è esigibile quando lo si può legalmente reclamare, non essendoci condizioni sospensive che ne impediscono la riscossione.
Quando un credito è liquido?
Un credito è liquido quando è esattamente determinato nel suo ammontare.
Il decreto NON prevede la certezza del credito.
Se siamo riusciti ad esporre velocemente il nostro pensiero, è evidente che si tratti di qualcosa di esplosivo.
Potersi difendere contrapponendo alla banca un ns. diritto.
Ovviamente ,diritto che deve essere fondato e serio.
Quanto sopra prova che vi è tutto l’interesse a procedere alla revisione dei saldi e ricalcolare il rapporto dare/avere tra le parti anche – e si ripete anche – in previsione della composizione negoziata della crisi. A maggior ragione l’interesse sussiste con una azienda in bonis.
Ma attenzione: La compensazione non è rilevabile di ufficio.
Tale concetto è stato esteso anche al processo tributario Ordinanza 24220/2020
Compensazione – Estensione al processo tributario
Ma attenzione: La compensazione non è rilevabile di ufficio.
Tale concetto è stato esteso anche al processo tributario Ordinanza 24220/2020
Compensazione – Estensione al processo tributario
In tema di compensazione, i principi generali enunciati dall’art. 1242, comma 1, c.c., circa l’efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d’ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall’Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 2-11-2020, n. 24220 (CED Cassazione 2020)
Art. 1242 cc La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza(1). Il giudice non può rilevarla d'ufficio(2).
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Da quanto sopra, appare evidente che, anche se il decreto parla del test pratico per poter accedere alla composizione negoziata della crisi, a maggior ragione è aperta la via da percorrere nella vita ordinaria dell’azienda.
Ed ecco la “messa a terra”.
Assume aspetto pratico, o meglio, si concretizza l’adeguato assetto organizzativo nel conferire a esperti del diritto bancario il compito di monitorare i rapporti bancari evidenziando le anomalie in corso di opera.
Ovvero analizzare-monitorare il debito bancario; verificare le singole posizioni, da contrapporre sia nella fase fisiologica che nella eventuale fase patologica la compensazione di quelli che noi riteniamo siano nostri crediti o comunque somme non dovute o magari pagate in eccesso nel passato.
È un nuovo tassello nel più ampio puzzle della continuità aziendale. Le opportunità ci sono: cogliamole.
R.I.BA. srl è sempre a Vostra disposizione per un utile "Monitoraggio Bancario".
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