Sentenze e casi di successo

25/01/2024

Tribunale di Brescia

Opposizione a decreto ingiuntivo: richiesta (rigettata) di provvisoria esecutività.

Banca Valsabbina.
La banca - forte nel bresciano - ottiene una ingiunzione su vari rapporti di credito: conto con fido; sbf e un finanziamento chirografario.

Il decreto viene opposto.
Discussione sulla concessione della provvisoria esecutività il 23.1.
Ordinanza del 25.1.2024

La banca in sede di costituzione della opposizione e, quindi, molto dopo il ricorso per la emissione del decreto ingiuntivo, deposita 25 allegati.
Documenti che dovevano essere ingiuntivo prodotti davanti al Giudice che ha emesso la ingiunzione, quale prova documentale del credito.

Dalla lettura della ordinanza appare tutto: usura contrattuale dichiarata dal Magistrato; documenti non firmati; atti incompleti. Di tutto e di più. Ecco come operano le banche.
Esaminate i contratti dei Vs. clienti, perché non è caso limite.
Al contrario. Sembra difficile da credere, ma è così.

Il monitoraggio bancario a questo serve: avrebbe evitato di pagare somme ingenti e non dovute. Permettendo di riequilibrare i rapporti tra banca e cliente.

E una analisi di eventuali atti ingiuntivi consente la giusta tutela del cliente.

Non diamo mai per scontato che la Banca operi in modo perfetto: dietro anche lì ci sono uomini. E gli uomini sbagliano.

Causa Avv.Massimo Meloni

10/11/2023

Tribunale di Piacenza

Opposizione su decreto ingiuntivo da 2,2 milioni di euro.
Contratti di conto corrente con aperture di credito ipotecarie.

Tribunale di Piacenza.
Opposizione su decreto ingiuntivo da 2,2 milioni di euro.
Contratti di conto corrente con aperture di credito ipotecarie.

Una banca di Parma (ora acquisita da una banca francese) richiede ad una ditta artigiana di Piacenza il saldo di n.2 conti correnti assistiti da ipoteca.

L’importo è notevole: oltre 2.200.000 di euro.

Il decreto ingiuntivo viene emesso non immediatamente esecutivo .

Prontamente opposto per diversi profili, sia di diritto che in ordine al quantum, vengono prodotte n.2 perizie dell Riba srl attestanti un indebito, percepito dalla banca in corso dei rapporti, per euro 1.064.000 circa.

Come noto, alla prima udienza, la banca creditrice chiede concedersi la provvisoria esecutività del decreto opposto.

Il Giudice, per la concessione della stessa, deve valutare se la opposizione è di pronta soluzione e/o fondata su prova scritta.

Insomma, se sia di pronta soluzione.

Un primo giudizio sommario sulla fondatezza della opposizione, anche se non vincolante per il giudizio finale.

Al fine di bene valutare, il Giudice ha trattenuto a riserva la causa, anche visto il valore in gioco.

La riserva viene sciolta il giorno 10.11 con il provvedimento che si allega in stralcio.

Il Giudice concede la provvisoria esecutività, ma non su l’intero importo ingiunto, bensì limitatamente alla somma non contestata  , e come risultante per effetto  delle perizie depositate dalla ditta opponente.

E la decisione ha una sua logica.

Il Giudice detrae ,dall’importo richiesto in decreto, le intere somme portate dalle perizie e lamentate come somme da ripetere , poiché ritenute  pagate in eccesso dalla opponente .

Precisamente un conto per euro 837.713,67 e altro conto per euro 227.081,20 che vanno detratte dall’importo ingiunto.

Tale che il Giudice concede la provvisoria esecutività limitatamente alla somma di euro 1.064.794,87 ( sorte del decreto ingiuntivo  – somme portare dalla perizie) .

Quindi, di fatto, dimezzando l’importo in decreto ingiuntivo.

Il Giudice invita le parti a trovare un accordo.

Il risultato è palese: la trattativa con la banca vedrà come base di partenza la somma del decreto ingiuntivo ridotta al 50% circa.

Soddisfazione sia dello studio legale Meloni sia della Riba srl per avere veduto accolte completamente tutte le istanze e confermate sia le tesi in diritto, sia la valenza delle perizie prodotte anche a fini probatori. 

Causa avv. Massimo Meloni 

Perizie e assistenza tecnico/peritale: Riba srl 

03/11/2023

Tribunale di Patti

Sentenza di condanna della banca Monte dei Paschi di Siena su conto corrente affidato, estinto.

Conto corrente affidato.

Sentenza del 27.9.2023

Il conto acceso con MPS ha operato dal 2006 al 20212.

La prescrizione è stata interrotta con una semplice accomandata del 2015.

I vizi sollevati sono i consueti:

Il tribunale, in accoglimento della domanda, nomina ctu e ridetermina le somme indebitamente pagate.

Con la sentenza, in recepimento delle risultanze della ctu, il tribunale condanna MPS alla restituzione di euro 134.000, oltre a spese legali e ctu.

Ivi compresi i periodi gravati da usura.
Ovviamente oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo.

Calcoli a cura di Riba srl.
Causa avv. Meloni e avv. Gullotti.

27/10/2023

Tribunale di Verona

Mutuo. Sospensione ottenuta in primo grado.

Commento dell'avvocato Meloni.

«Cari Colleghi,

sono lieto di comunicare di avere ottenuto dal Tribunale di Verona, in composizione collegiale, conferma di una sospensione ottenuta in primo grado. Particolari i motivi.

Due righe sulla storia.

Opponiamo un precetto MPS da euro 280.000 su mutuo risolto per inadempimento.

Il Giudice della esecuzione immobiliare di Verona accoglie il ricorso e sospende non soltanto la esecuzione, ma anche la efficacia esecutiva del contratto di mutuo da 500.000 euro di nozionale.

MPS fa reclamo sul provvedimento. Udienza 13 us. Il 20 mi viene notificato cosa ha deciso il Collegio.

Il titolo, come detto, era un mutuo. Abbiamo sollevato eccezioni che riguardano praticamente TUTTI i mutui: regime finanziario; ammortamento ecc. Ed il quantum. Indeterminatezza piena.

Accompagnando il ricorso con perizia Riba srl per provare quanto pagato nel corso del rapporto (a vario titolo: capitale, interessi ecc.) al fine di contestare il quantum.

Ebbene, il Collegio prende per buone le somme in perizia (R.I.BA. srl) e dichiara che MPS può procedere unicamente per la differenza tra il capitale di 500.000 euro di nozionale del mutuo e quanto pagato: differenza di 152.000 euro, ben al di sotto del precetto (280.000 euro).

Quindi credito dal tribunale collegiale ritenuto liquido ed esigibile quello in perizia.

Viene dimostrato che tecnicamente abbiamo ragione: compensazione con crediti portati da perizia, liquidi ed esigibili sullo stesso rapporto (ma si può fare anche da conti contro mutuo).

Tesi giuridico/matematiche da sostenere anche in sede di crisi di impresa potendo opporre i ns. crediti alle pretese della banca giusta Decreto Dirigenziale del 21.3.2023.»

20/10/2023

Tribunale di Trento

Diamo seguito a quanto già pubblicato il 28/07/2023, riassumendone i termini.

Mutuo ipotecario: Querela per usura.
Richiesta di archiviazione.
Rigetto del GIP.
SOSPENSIONE della Esecuzione immobiliare.

La storia è travagliata. La riassumiamo evidenziando a che punto eravamo a Luglio 2023, pubblicato sul sito.

Un cliente della Riba srl, con la assistenza tecnico/giuridica dell'avv. Meloni, presentava presso la Procura della Repubblica di Trento denuncia/querela 

per usura avverso il noto istituto di credito M.C.

Oggetto un mutuo da 1.400.000.

La querela veniva avvalorata da perizia della Riba srl.

ll PM dopo "indagini" (sic!) affidate dalla Guarda di Finanza chiedeva la archiviazione.

La G.d.F. fondava la richiesta al PM sul presupposto "giuridico", scritto, ben indicato e ripetuto, che quel genere di denuncia non trovava seguito presso 

la Procura di Trento! Che era solita archiviare sempre!

Quindi la G.d.F. esprimeva un parere non tecnico, ma di "andamento" consolidato.

E già questo sarebbe grave, anche se non inusuale, purtroppo.

Peraltro un minimo di carattere tecnico veniva dato "all'indagine" e nei brevi passaggi tecnici che la G.d.F. descriveva, venivano assunti criteri del tutto errati, anche un po' creativi.

Evidentemente, su tali basi il PM, come detto, non poteva che presentare istanza di archiviazione.

Viceversa, depositata dal querelante, a sua volta, opposizione, con memoria tecnico/giuridica preparata dall'avv. Meloni per l'avv. penalista, si aveva udienza di discussione davanti al GIP. Il quale si riservava la 

decisione.

Prendeva diverso tempo.

Riserva sciolta il 26.7 con la quale non accoglie la archiviazione ed obbliga il PM ad esperire altre indagini, indicandone la via.

È interessante il ragionamento che il GIP avanza recependo la Cassazione 8806 del 2017: ogni costo connesso al credito deve essere considerato. La 

interpretazione autentica della I.108/1996.

Speriamo che, soprattutto, si stia sfondando un mutuo di difficoltà (recte: omertoso) in quelle zone tutto rivolto alla difesa del sistema bancario locale.

A luglio concludevamo il post:

"Ora, peraltro, si potrà procedere a presentare istanza di sospensione della esecuzione al tribunale che la banca ha, nel frattempo, avviato, nella più totale impunità. Vi aggiorneremo."

Ebbene, fondata sul provvedimento del GIP, è stata presentata istanza di sospensione al PM. Lo stesso che aveva chiesto la archiviazione.

Ebbene in data 6.10.2023 viene emesso il provvedimento di sospensione della esecuzione.

Consideriamo che l'asta era fissata al 17 Ottobre 2023.

Continueremo ad aggiornarvi.

Inutile dichiarare la soddisfazione del cliente.

In allegato decreto di sospensione del 6.10.2023 emesso dal PM.

Consulenza giuridica avv. Massimo Meloni.

Assistenza tecnico / peritale Riba srl.

20/10/2023

Tribunale di Cuneo

I conti affidati estinti: un tesoretto? 

Solitamente si ritiene che una volta chiuso un conto assistito da affidamento, la cosa sia finita li. Si perde interesse. Spesso sbagliando. Tratteremo, in modo veloce, cosa si nasconde dietro ad un conto estinto.
L'azione che si intende analizzare oggi è la c.d. ripetizione di indebito ed è normata dall'art. 2033 del Codice Civile.
Il cliente, entro il termine di 10 anni dalla chiusura del conto, può avanzare pretese verso la banca se cosciente del fatto di aver pagato somme non dovute nel corso del rapporto.
O magari - nello stesso termine - far analizzare cose delle quali non è mai stato convinto.
È sufficiente una raccomandata per interrompere il termine suddetto. Ovviamente la raccomandata deve contenere le istanze giuste, perché la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e non è "generica" per cui occorre esercitare in modo puntuale il diritto. 

Ma poi? 

Ricordiamo che il rapporto di conto corrente è di "durata", ovvero una volta che siamo intervenuti entro il decennio dalla chiusura, chiedendo anche i documenti alla banca, possiamo andare sull'intero rapporto. Anche fosse di 30/40 anni orsono. Ovviamente - come diremo - si tratta poi di assolvere l'onere probatorio, ovvero sostenere in modo documentale le ns. richieste.
Chi legge si porrà diverse domande: ma cosa posso pretendere? E come faccio? Sarà difficile, costoso e lungo. Forse neanche conveniente. Andiamo per gradi.

Cosa fare.

Innanzitutto, ex art.119 Testo Unico Bancario, si dovrà chiedere alla banca la copia del contratto sia di conto corrente che di affidamento, nonché tutti gli estratti di conto (se già non li abbiamo).
La banca ha 90 giorni per la consegna. Altrimenti possiamo andare davanti al Giudice. Bene precisare che la banca, come previsto dallo stesso articolo 119 TUB, consegnerà il contratto e gli estratti degli ultimi dieci anni dalla richiesta. Quindi, ad esempio, se parte la istanza datata 30.5.2023 , i documenti saranno dieci anni indietro da tale data e, quindi, dal 30.5.2013, con la conseguenza che, se il conto è stato chiuso, ad esempio, nel 2017, avremo 4 anni di documenti (2013/2017) consegnati.

È una tattica della banca.

Tale fatto non è limitante per il cliente, alla luce della più attuale giurisprudenza, come appresso meglio diremo.
Dobbiamo tenere presente che quello che si cerca nel contratto è la nullità delle clausole. E che le nullità non sono soggette a prescrizione.
Insomma, un contratto di 30 anni può ben esser riesaminato ed impugnato.
Certamente la banca disporrà del contratto originale, anche se indietro nel tempo, perché è su detto che ha applicato le condizioni di conto.
Se non lo avesse ovvero non lo trovasse, sarebbero guai seri per l'istituto di credito.
Una volta, comunque, avuto il documento contrattuale, si passa al suo esame. Numerosi sono i vizi che si possono rilevare.
Ovviamente non tutti i contratti sono viziati, ma è molto più frequente di quello che si suppone.

Un esempio?

Non è sufficiente indicare l'importo della commissione di massimo coperto, ma deve essere indicato il regime di calcolo della stessa. Altrimenti è tutto nullo e quanto pagato per tale titolo deve essere restituito.

Cosa significa?

Che non basta che nel contratto appaiano condizioni e numeri.
Occorre valutare tante cose ed ogni giorno la giurisprudenza è sempre più chiara e mirata nell'affrontare il problema.
Non sto qui a elencare le problematiche.
Qualche esempio concreto ottenuto.
Una farmacia di Brescia ha ottenuto, su conto chiuso da poco, ma che era acceso dal 1970, ben 150.000 euro dalla banca.
A Parma, un conto ha veduto con sentenza del tribunale di Gennaio 2023 appurare ben 824.000 euro di indebito che il cliente ha pagato nel corso del rapporto e deve riavere.
Ovviamente maggiore è il fido e più antico il conto, più' è ingente la somma da riavere indietro.

Onere probatorio.

Essendo noi che promuoviamo il giudizio (attori), saremo noi a dovere sostenere con le prove la domanda (c.d. onere probatorio).

Ma come?

Come sopra dicevamo, la banca fornirà i documenti nel "solo" decennio. E abbiamo spiegato il meccanismo.
Ma se il conto è del 1980 (esempio) e chiuso nel 2018 come ricostruisco il suo andamento intero? Come posso provare di avere pagato quei determinati interessi e spese a quel determinato tasso etc? Commissione di massimo scoperto? Se la banca mi fornisce soltanto estratti per un periodo limitato?
Ebbene, da pochi anni la Cassazione è chiara: gli estratti conto non rappresentano l'unico elemento probatorio; l'unico mezzo. Si può ricorrere anche alla contabilità aziendale.
Come fatto proprio dal farmacista di Brescia avendo un conto risalente nel tempo.

La Cassazione innovativa è la seguente.

Civile Ord. Sez. 6   Num. 38976   Anno 2:02.1
Presidente: Bisogni Giacinto
Relatore: Falabella Massimo
Data pubblicazione: 07/12/2021

È evidente che anche il vs. commercialista sarà tenuto a tenere la contabilità in modo ordinato.

Come si prosegue? Poi cosa si fa?

La tipologia dei conti chiusi è interessante per vari motivi:
il cliente non viene segnalato in centrale Rischi della Banca di Italia.
Non ha fretta, essendo il rapporto chiuso.
Non teme la reazione della banca.
Una volta esaminate "le carte" e rilevato il diritto, si hanno due aspetti: uno giuridico ed uno contabile. Per il primo dobbiamo articolare una domanda (giudiziaria o di mediazione) in punto di diritto, facendo presente quali norme di diritto sono state violate secondo noi.
Per il secondo, dovremo provare il c.d. quantum.Cioè quanto riteniamo di avere sborsato di troppo.
Per questo aspetto si redigerà un elaborato peritale da tecnico specializzato, contenente le conclusioni, ovvero la somma che si chiede in restituzione.
In giudizio si potrà chiedere la c.d. CTU ( consulenza tecnica contabile) per la verifica dell'indebito.

I tempi.

Si può agire in mediazione, che è obbligatoria prima del giudizio civile I tempi sono strettissimi: si parla di mesi.
Se non si trova l'accordo, si agisce in giudizio. Con la Riforma Cartabia i tempi sono strettissimi.
Ultima notazione: quanto detto sopra vale anche in caso che sia la banca a chiudere un rapporto negativo ed agire con un decreto ingiuntivo.
Esso si può opporre con motivazioni valide.

A cura di:

Riba srl - Recupero Interessi bancari

ribaperizie@ribasrl.com 

Avv. Massimo Meloni

info@avvmelonimassimo.com

28/07/2023

Tribunale di Verona

Opposizione a precetto su mutuo fondiario: sospensione.

Opposizione a precetto su mutuo fondiario: sospensione

Di seguito ordinanza del 21.7 che sospende la efficacia esecutiva di un mutuo da euro 500.000 portato da precetto.
La lettura della ordinanza consente di capire come la opposizione si sia fondata, soprattutto, sulla indeterminatezza delle somme richieste, in un cumulo nel quale non si potevano distinguere le varie categorie di tasso.
Con evidente lesione del diritto di difesa.
Oltre a vizi sollevati sul contratto di mutuo.
Il riferimento del Giudice veronese ad altri rapporti ed altri soggetti, deriva dal fatto che la opposizione a precetto ha veduto, in riconvenzionale nella fase di merito, compensazione con somme recate da altri rapporti, oggetto di perizia della Riba srl, eccezioni  sollevate dalla società intimata.
Prevedendo la poi avvenuta emissione di decreto ingiuntivo verso le persone fisiche garanti. Ovviamente opposto.

Causa avv.Massimo Meloni

28/07/2023

Tribunale di Trento

Rigetto da parte del GIP: Delega di Indagine.

Mutuo ipotecario
Querela per usura
Richiesta di archiviazione del P.M.
Rigetto  da parte del GIP: Delega di Indagine

Un cliente della Riba srl, con la assistenza dell’avv. XXXX,  presentava presso la Procura della Repubblica di Trento denuncia/querela per usura avverso il noto istituto di credito M.C. Oggetto un mutuo da 1.400.000.
La querela veniva avvalorata da perizia della Riba srl.
Il PM dopo “indagini” affidate dalla Guarda di Finanza chiedeva la archiviazione.
Essa si fondava sulla affermazione scritta e ben indicata che quel genere di denuncia non trovava seguito presso la procura di Trento.
Quindi la GdF esprimeva un parare non tecnico, ma di “andamento”.
E già questo sarebbe grave.
Ma anche nei brevi passaggi tecnici venivano assunti criteri del tutto errati.
Il PM, come detto, presentava istanza di archiviazione.
Presentata ,dal querelante, a sua volta , opposizione, con memoria preparata dall’avv. xxxx per il penalista, si aveva udienza di discussione riserva del GIP.
Riserva sciolta il 26.7 con notifica pari data.
Provvedimento che si allega.
È pur vero che risulta strano leggere  di cms in seno ad un mutuo.
Ma è interessante il ragionamento che il GIP avanza recependo la Cassazione 8806 del 2017: ogni costo connesso al credito deve essere considerato.
E soprattutto, che si stia sfondando un mutuo di difficoltà (recte: omertoso) in quelle zone tutto rivolto alla difesa del  sistema bancario locale.

Ora si potrà procedere a presentare istanza di sospensione della esecuzione al tribunale.

Vi aggiorneremo.

In allegato decreto GIP Trento 26.7.202

Segue ordinanza.

Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl 

07/07/2022

Corte di Appello di Firenze

Sentenza 9.6/ 23.6.2022 Avverso sentenza tribunale di Siena.

L’importanza della impugnazione.

Volutamente il commento assume un titolo curioso e provocatorio.

Sembrerebbe logico che una impugnazione goda di una propria autonomia.

Chi pratica il diritto processuale sa bene che spesso non è così.

Nel caso trattato, viceversa, si ha piena applicazione della autonomia di giudizio della quale ogni grado di giudizio dovrebbe essere connotato.

La storia del processo.

Adito il tribunale di Siena per contestare vari contratti di conto corrente accesi nel tempo con la banca locale, il giudice ammetteva ctu su un solo conto.

All’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.

Dopo di che la sentenza.

Ebbene, a fronte di una ctu favorevole (espletata su un solo conto corrente) e di un diritto evidente del correntista, il tribunale di Siena rigettava la domanda e condannava il cliente della banca /attore alle spese legali in ragione di euro 13.000 ed alle spese di ctu.

Superato il primo momento di sconcerto, si decideva di andare in appello.

E si ha la sentenza oggi in commento.

La premessa del ragionamento della Corte di Firenze la si coglie a pag. 8.

Si legge “La sentenza qui impugnata, nella costruzione del suo percorso logico-argomentativo, non consente appieno di individuare i presupposti in fatto ed in diritto posti a fondamento fella decisione”.

E già qui la soddisfazione è notevole.

Veniva, poi, rigettata la eccezione di inammissibilità dell’appello come pure la eccezione di prescrizione.

Nel merito:

la Corte riteneva la ctu espletata in primo grado esaustiva e ne seguiva il ragionamento.

In accoglimento parziale dell’appello, venivano revocate le condanne sia alle spese di lite che di ctu. Confermata nel merito la ctu. 

E la banca condannata.

La lettura della sentenza, peraltro, consente di verificare che neanche la stessa è immune da vizi.

Non si pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado ex art. 112 c.p.c. per non avere questa risposto ad alcune domande (lo si evince dalle conclusioni come riportate in sentenza) 

Non stigmatizza la eccezione della banca che la istanza ex art.119 tub era stata avanzata a ridosso della citazione, ritenendola, quindi come non avanzata.

Compensa le spese in ragione dei 4/5 quando:

l’appello nel merito veniva accolto;

sì aveva il rigetto delle eccezioni avanzate dalla banca (inammissibilità dell’appello e prescrizione).

Veniva accolto il merito.

Ed altro.

La cassazione porrà rimedio.

Ma certo è che fa sempre piacere vedere che il Giudice di secondo grado ha goduto di autonomia e non si è appiattito sul primo grado. 

La parte tecnica e la perizia sono state seguite dalla Riba srl.

Causa avv. Massimo Meloni 

6/07/2022

Tribunale di Brescia | Ordinanza 23.06.2022

Opposizione a decreto ingiuntivo da oltre 2.000.000 di euro.

Opposizione a decreto ingiuntivo da oltre 2.000.000 di euro.
NON concessa provvisoria esecutività e ventilata nullità delle fideiussioni.
Siamo lieti girare l'allegato provvedimento del 20.6 emesso dal tribunale di Brescia.
L'avv.Meloni segue la opposizione RIBA SRL  srl forniva perizia econometrica.
Il Giudice , in accoglimento dei motivi di opposizione, NON concede la provvisoria esecutività della ingiunzione come richiesta dalla banca. Ed inoltre, dalla motivazione, per le fideiussioni la eccezione di nullità come sollevata potrebbe trovare accoglimento in sentenza. Con i tempi che corrono così si salvano aziende e posti di lavoro.

Riba srl invita nuovamente gli iscritti al network a collaborare per fornire un ulteriore servizio.

12/4/2021

Sentenza su conto corrente e mutuo. Successione nei contratti. Ius variandi e controllo usura. CMS ed indeterminatezza. Mancanza di tutti gli estratti conto. 

Tribunale di Padova


Premessa

La causa fu avviata dallo scrivente procuratore. Il mandato, poi, fu revocato per essere affidato il giudizio a legale di fiducia della parte. Questo prima delle memorie istruttorie. La precisazione per correttezza e per non creare meriti indebiti. Peraltro e come si evince dalla sentenza, i punti salienti furono posti proprio con l’atto di citazione. Ed anzi, alcuni aspetti facenti seguito alla costituzione delle parti non furono contestati dal nuovo procuratore,come si legge in sentenza. Con pregiudizio per il cliente. Vi fu poi la nota cessione dei contratti di Banca Pop. Vicenza, causa liquidazione coatta ( default), per cui tutti fatti successivi alla citazione con le varie dialettiche concernenti la legittimazione ed il contraddittorio non sono da attribuire allo scrivente. La sentenza, per diversi punti già sollevati in citazione ed accolti dal Giudice, merita di essere divulgata e commentata. Premesso quanto sopra, in citazione si lamentavano i consueti vizi: usura contrattuale; indeterminatezza per un conto corrente ed usura ab origine per un mutuo.

La successione di contratti pag.7 sentenza

Nelle more del giudizio (2017) si è avuta la liquidazione coatta della B. Popolare di Vicenza; la successiva cessione in blocco a Banca Intesa spa dei rapporti in bonis. Ovvero quelli non dichiarati insolventi o incagliati o prevedibilmente non recuperabili. Mentre i problematici furono ceduti ad una bad bank, allora SGA spa oggi Amco spa. Sul punto si è creata una annosa controversia.

La successione di contratti pag.7 sentenza

Diversi sono gli aspetti da valutare. Lo scrivente ha avuto modo, in altri casi, di entrare nel merito delle problematicità dei vari rapporti ceduti, provando che la declassificazione a incaglio fu uno stratagemma per non addossare a Intesa crediti effettivamente problematici, ma recuperabili. E lasciare “con il cerino in mano” i clienti che si trovavano di fronte alla Liquidazione Coatta Amministrativa verso la quale avanzare eventuali pretese. Anche nel caso oggetto di commento odierno le difese sia della Intesa che della bad company Amco spa (prima SGA spa) sono state analoghe.

Il fatto nuovo, importantissimo.

Il Giudice accoglie la eccezione di Banca Intesa spa di carenza di legittimazione passiva avendo ceduto i crediti ed i relativi rapporti contrattuali dell'odierno attore alla allora SGA spa, oggi Amco spa. Da cui la sua - afferma Intesa - estraneità al giudizio. Tale passaggio costituisce un fatto nuovo. In altri giudizi il casus era che la cessione avesse interessato soltanto i crediti e non i contratti. Vedi ad esempio gli NPL e la pubblicazione in Gazzetta della avvenuta cessione di pacchetti di crediti. Questo comportava che titolare del contratto rimanesse il cedente e titolare del credito fosse il cessionario. Peraltro il Giudice non entra nel merito (che andava contestato, cosa non avvenuta). Egli dichiara, espressamente, che diviene irrilevante (pag.8 fine capo 2 sentenza) definire a chi competa dover rispondere della domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate dal cliente e da questi avanzate. Questo per rispondere a SGA che si dichiara non tenuta a dover corrispondere eventuali somme se non nei limiti della compensabilità con il credito acquistato. Correttamente il tribunale nel caso de quo non passa alla analisi del problema, perché il conto corrente azionato in giudizio era ancora in essere, per cui si poteva soltanto procedere alla revisione dei saldi senza entrare nel merito di una azione di ripetizione (quindi condanna). Chiarito, quindi, il problema della regolarità del contraddittorio limitandolo come detto, nel merito oltre ai consueti punti ormai consolidati in Giurisprudenza, a parere dello scrivente degni di rilievo sono i seguenti passaggi.

CMS.

La cms e la sua indeterminatezza (fatto sollevato in citazione). A pag.12 della sentenza il Giudice rileva che seppure la cms fosse pattuita in contratto essa risulta soltanto indicata in misura percentuale. Ma non compaiono il tasso; i criteri di calcolo; sia la periodicità. Da cui la sua indeterminatezza come dichiarata e la sua espunzione da parte del ctu nel ricalcolo dei saldi.

Ius variandi.

Relativamente allo ius variandi (sempre doglianza avanzata in citazione) il tribunale dichiara che il criterio è stato approvato dal cliente in contratto per cui lecitamente la banca ha mutato nel tempo tassi e condizioni. Ma pone un punto fermo, a pag.13 ultime righe, ovvero che ad ogni variazione corrisponde una nuova pattuizione, da cui la verifica ab origine del tasso di usura. Invero già il tribunale di Vicenza con sentenza 26100 /2014 ebbe a chiarire tale aspetto. Onere probatori: carenza di estratti. A livello probatorio, parti convenute Intesa e SGA spa avevano eccepito la impossibilità di eseguire una ctu non avendo prodotto parte attrice tutti gli estratti. Ebbene sul punto il tribunale, a fine pag.15, precisa che una analisi da parte del tecnico di un rapporto che non ha tutti gli estratti prodotti è possibile mediante una operazione di raccordo e ricostruzione, applicando condizioni meno favorevoli alla attrice. Specifica il tribunale a pag. 16 che, comunque, non può emettere il richiesto (già in citazione) ordine di esibizione al fine di acquisire gli estratti mancanti,perché la perizia prodotta in sede di costituzione dell'attore, conteneva tutti gli estratti provando che,quindi, erano nella disponibilità dello stesso. Tale affermazione - vera in fatto- poteva essere ampiamente contestata, perché costituente una lesione del diritto di difesa ed essendo presente in citazione istanza ex art.119 tub. La contes

Le spese.

Cosa interessante è la condanna di Amco spa quale titolare del credito. Non è cosa che capita spesso. E il tribunale pone a carico di Amco spa anche la ctu. La condanna assume interesse alla luce della avvenuta cessione del contratto e non del solo credito.

Causa: avv.Massimo Meloni

Consulenza tecnica R.I.BA.srl recupero interessi bancari

21/2/2020

Rapporti di conto, Rimessione sul ruolo, Nomina CTU contabile.

Tribunale civile di Viterbo | Ordinanza 14.2.2020 

Il tribunale dopo avere trattenuto la causa in decisione senza procedere a concedere i richiesti ctu e ordine di esibizione degli estratti e dei contratti, ha rimesso la causa sul ruolo. La causa ha per oggetto due conti correnti utilizzati quali sbf e fido di cassa, revocati. Convenuta in giudizio la banca MPS, questa produce dei documenti di sintesi e non dei contratti. Inoltre detti documenti di sintesi sono relativi a rapporti di conto corrente e non agli affidamenti.

Il Giudice ritiene tale produzione sufficiente e con ordinanza del 11.10.2018 rinvia la causa in decisione, senza concedere la consulenza e senza ordinare alla banca il deposito dei contratti e degli estratti, come chiesto dalla ditta attrice. Si procede al deposito delle comparse conclusionali con le quali la parte attrice ripercorre il processo. La difesa della ditta attrice analizza puntualmente i documenti prodotti, eccependone la fallacità e la non rispondenza ai canoni di legge.

Evidentemente convincendo il Magistrato che, invece di emettere una sentenza certamente negativa, rimette la causa in istruttoria e nomina ctu, ordinando alla MPS il deposito dei contratti e di tutti gli estratti. I quesiti sono mirati alla verifica della regolare pattuizione delle condizioni praticate, alla approvazione specifica dello ius variandi in corso di rapporto, alla pattuizione della pratica anatocistica, applicata ma non approvata dalle parti. La verifica, altresì, coinvolge l'accertamento di eventuali pattuizioni di tassi di usura nei contratti rispetto al Magistrato che è tornato sui suoi passi revocando una ordinanza che sembrava granitica.

Tale precedente - non certamente unico nel panorama della Giurisprudenza italiana - deve far riflettere se collegato al d. lgs 14/2019 (Nuovo Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza), perchè rivedere i debiti con gli istituti di credito diventa vitale per la ditta (in questo caso una ditta artigiana) che può "gettare sul piatto" del bilancio le risultanze sia peritali che di causa. Ricordiamoci che la revoca degli affidamenti costituisce un indice che fa scattare gli alert.

Causa: avv.Massimo Meloni

Consulenza tecnica R.I.BA.srl recupero interessi bancari


7/2/2020

Condanna nei confronti della Comifin, finanziaria delle farmacie

Tribunale di Milano | Sentenza del 24.1.2020

Di seguito riportiamo il P.Q.M. della sentenza emessa dal tribunale Milano in data 24.1.2020.

Per tre finanziamenti di complessivi euro 2.200.000,00 ed accesi tutti nel 2020, con ammortamento di 15anni, alla data di citazione del 4.12.2017 il CTU ha accertato somme per interessi non dovuti per euro 660.000.

La sentenza condanna alla loro refusione, al rimborso delle spese di ctu ed alle spese legali.

Il tema è sempre quello: la fallacità dei contratti e il mancato rispetto della normativa pertinente. L'ammortamento, da quella data, dovrà vedere applicato il saggio di interesse legale e non quello pattuito in contratto.

Causa: avv.Massimo Meloni

Perizia: R.I.BA.srl recupero interessi bancari

CTP: Assistenza tecnica di R.I.BA. srl


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Incontro formativo: compliance bancaria, consulenza diretta in azienda, ricerca anomalie bancarie, recupero interessi bancari.

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Interviste e approfondimenti, l'avvocato Massimo Meloni parla di anatocismo e diritti nei contratti con le banche.

Fair Play Bancario

L'avv. Meloni spiega i fondamentali dei diritti degli utenti nei confronti delle banche.

Video in onda dal 30 novembre 2018 fino alla prima settimana di gennaio 2019 sulle principali emittenti private del Nord.

Provvedimenti Giurisdizionali

Consulta il sito ufficiale dell'Avv. Massimo Meloni 

Tribunale di Padova - Risultato storico applicabile non solo per Veneto Banca ma anche per la Banca Popolare di Vicenza. 

La causa è officiata dall'avv. Massimo Meloni e supportata da perizia R.I.BA. srl

Tribunale di Milano - Deposito ctu in causa Comifin spa (finanziaria delle farmacie) 

La causa è officiata dall'avv. Massimo Meloni e supportata da perizia R.I.BA. srl

Ordinanza Tribunale di Roma del 15/10/2018 

La causa è officiata dall'avv. Massimo Meloni e supportata da perizia R.I.BA. srl