La nostra attività è specializzata per la categoria dei farmacisti
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Farmacie Unite Treviso
Partner ufficiale
Il 2019 è stato un anno vincente.
Molti farmacisti che si sono affidati a R.I.BA. srl hanno potuto recuperare somme che le banche avevano indebitamente percepito a causa di contratti di conto corrente, mutui, leasing o finanziamenti errati. Procedendo ad azione di recupero, anche in mediazione, le somme portate a casa sono notevoli.
I risultati sono tali che siamo stati scelti come partner da Farmacie Unite di Treviso, associazione di categoria che rappresenta oltre 700 farmacie presenti sul territorio nazionale ed in continua espansione.
La convenzione sottoscritta consente di verificare gratuitamente i vari contratti bancari stipulati dai farmacisti e, nel caso esistano i presupposti, agire per il recupero di somme a tariffe calmierate e concordate prima con il cliente.
R.I.BA. srl offre a tutti i farmacisti una consulenza gratuita su mutui, conti correnti, leasing ed altri finanziamenti.
Tribunale di Milano | Sentenza 17.01.2022
Finanziaria delle farmacie.
Un contratto di finanziamento del 28.6.10 per l'importo di € 700.000 oltre Iva da restituire in 180 rate mensili da € 5.264,00. In ammortamento alla data della citazione.
Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti.
Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
ricalcolo a tasso ex art. 117 tub; rimodulazione del piano di ammortamento a tasso BOT.
Compensazione.
Differenza tra TAN e TAEG.
Mutuo in ammortamento alla data della domanda con un saldo residuo di 378.000,00 che per effetto della sentenza del 17/01/2022 risulta completamente estinto.
10/01/2022
Tribunale di Milano | Sentenza 10.01.2022
Finanziaria delle farmacie.
• Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
• Ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;
• Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti;
• Compensazione e condanna della differenza a favore del cliente; • Differenza tra TAN e TAEG.
Ancora una sentenza avverso la Comifin, finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.
La logica in diritto è sempre fondata sulla indeterminatezza delle condizioni, stante la assenza del TAN (tasso annuale nominale). Con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub.
La causa.
Impugnati due contratti di mutui (uno da 400.000 euro ed uno da 1.075.000 euro), per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi dell’attore
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 ,7tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 400.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
Rimodulando il piano di ammortamento, il tribunale rileva che i due mutui risultano già estinti alla data della domanda. Con un differenziale a favore dell’attore per euro 246.580,42.
Infatti, in sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo.
Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non incidere sulla completezza formale del contratto la ricavabilità del TAN dal piano di ammortamento.
Perché anche se fosse tale indagine non sanerebbe la nullità del contratto per assenza di un elemento obbligatorio previsto da norma primaria.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16907/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il primo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.
Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4. La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.
Il tribunale condanna, inoltre, alle spese legali ed al rimborso dei costi della ctu. causa avv. Meloni Perizia ante causam e CTP a cura di R.I.BA. srl (Recupero Interessi Bancari srl)
Tribunale di Milano | Ordinanza 12.12.2021
Finanziaria delle farmacie.
• Richiesta di ingiunzione verso farmacista;
• Opposizione fondata (anche ) sui costi di cessione del credito ASL: sussiste;
• Dichiarata necessaria la verifica;
• Prova del credito derivante da rate non pagate: no al piano di ammortamento per inidoneità;
La Selmabipiemme Leasing spa, quale mandataria di una società di cartolarizzazione che ha acquisito i crediti da Comifin spa, ha promosso un giudizio avverso un farmacista per il recupero di somme rilevanti e derivanti da rate di un mutuo non pagato.
La somma è di euro 450.000.
Chiede, addirittura, una ordinanza ingiuntiva, certa del suo credito derivante dal piano di ammortamento.
Il farmacista si costituisce in giudizio ed oppone la richiesta.
I motivi sono diversi, ma incentra la difesa anche sulla mancata rendicontazione, nel tempo, dei costi applicati al mandato all’incasso dei crediti ASL, ceduti con apposito atto notarile come da obbligo contrattuale.
Infatti è prassi che per garantire il rimborso di un finanziamento ad un farmacista, venga richiesta anche la cessione dei crediti maturati mensilmente nei confronti della ASL di competenza.
Ebbene, dopo la prima udienza di discussione, arriva la ordinanza che si propone.
Il Giudice nega la emissione di ordinanza ingiuntiva, dichiarando non sussistere i presupposti. Ovvero la prova del credito che non può essere costituita dal piano di ammortamento, anche considerando le eccezioni sollevate proprio in punto di (omesso) rendiconto della gestione dei crediti. Con richiesta di verifica da parte del farmacista.
Il funzionamento (meglio:la dinamica) della cessione dei crediti a garanzia è noto.
La finanziaria, avuta la cessione del credito ed il mandato all’incasso delle stesse, notifica alla ASL.
Da quella notifica tutti i pagamenti spettanti al farmacista X vengono effettuati in favore della finanziaria.
La quale, poi, incassata la rata di competenza e le somme dovute, rigira al farmacista la differenza.
Il mandato all’incasso, anche questo conferito mezzo atto notarile, comporta l’obbligo ex art.1713 c.c. del rendiconto.
Il farmacista ha diritto di conoscere sino all’euro, il perché delle singole imputazioni.
Per poter verificane la regolarità.
Nel caso de quo (ed in genere) il rendiconto non viene mai consegnato.
Inoltre si ha il gioco delle valute.
Infatti la finanziaria non rigira immediatamente la differenza di spettanza al farmacista, ma trattiene sui suoi conti le intere somme. Soltanto il mese successivo (in genere) svincola la differenza.
Si hanno casi in cui la finanziaria trattiene in deposito 55.000 euro/mese a fronte di rata di 5.000 euro. Ed il farmacista ricorre al fido di cassa per sopravvivere,pagando interessi.
Speriamo che la presa di posizione del Giudice sottintenda la ammissione della già richiesta consulenza contabile con ordine di esibizione di tutti i movimenti.
Fatto- si ripete- quello del rendiconto, obbligatorio per legge.
Causa: avv.Massimo Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di R.I.BA. srl - Recupero Interessi Bancari
Finanziamenti: occhio ai costi occulti
Su Farmamese diversi focus a cura dell'avvocato Meloni.
Quando si chiede un prestito alla banca bisogna considerare non soltanto il tasso d’interesse praticato, ma accertare anche i costi collaterali, legati ai servizi accessori connessi al contratto. Il rischio è di pagare rate ben più onerose. Ecco cosa spesso succede con la cessione dei crediti Asl e con mandato a riscuotere.
Quando si firma un contratto per ottenere un finanziamento è bene fare attenzione a tutti i relativi costi.
In passato abbiamo parlato del costo che “appare”, ovvero il tasso di interesse corrispettivo, ma solitamente i contratti prevedono anche costi che, sull’immediato, non vengono considerati dal cliente desideroso di concludere, e che si limita a chiedere quale sia il tasso da pagare ritenendolo il solo onere importante. Con il rischio poi di pagare rate ben più esose.
Un indice per conoscere il costo effettivo può essere il “Taeg” ovvero il tasso annuale effettivo globale per i consumatori. Per i non consumatori, c’è l’Isc (indicatore sintetico di costo) che è calcolato con la stessa formula. Detti indici, però, devono essere precisi, nel senso che il cliente che si accinge a firmare un mutuo dev’essere informato sul costo che dovrà effettivamente sostenere nel corso del rapporto.
L’art. 121 del Testo unico bancario definisce il Taeg nei seguenti termini: “tasso annuo effettivo globale” o “Taeg” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi. Quindi, tutti i costi collegati alla operazione debbono rientrare nel Taeg. Non sempre questo avviene, perché vi sono costi contenuti “nelle pieghe” dei contratti. Si tratta appunto dei cosiddetti costi occulti. I contratti di finanziamento, per esempio, che i farmacisti richiedono spesso, non vedono soltanto l’obbligo di rimborso a un certo tasso, ma prevedono anche garanzie reali (per esempio, l’ipoteca) e anche la cessione dei crediti Asl con regolare atto notarile e mandato a riscuotere.
Chi legge si è mai chiesto come funziona questa particolare garanzia collaterale e quali costi possa comportare? E si è mai chiesto se detti costi sono inseriti nel famoso Taeg? E, soprattutto, al cliente viene mai consegnato un rendiconto per le spese di gestione di questi contratti che consenta la verifica dei costi effettivamente sostenuti per la cessione dei crediti, in modo da contabilizzarli e verificare se sono dovuti?
Per capire di cosa stiamo parlando occorrono due parole su come funziona la cessione dei crediti Asl. Con atto notarile la finanziaria si fa cedere dal farmacista i crediti Ssn che lo stesso matura, tempo per tempo. La cessione copre l’intero piano di ammortamento, anche se variabile e così sarà la Asl, anziché il farmacista, a pagare la finanziaria. Quest’ultima, infatti, grazie al contratto di mandato a riscuotere, incassa effettivamente tutti i crediti maturati, e non soltanto quelli della rata a scadere. Poi ogni mese, una volta appurato che la rata è stata pagata, la finanziaria rimette la differenza al farmacista.
Insomma, se la finanziaria incassa dalla Asl 100 euro e restituisce una somma X, al netto della rata (capitale e interessi), dovrebbe rendicontare anche i costi che ha trattenuto. Ma siamo certi che quanto corrisposto sia realmente la somma per differenza? Esperienza insegna che quasi mai i due importi collimano. E questo perché, trattandosi di costi futuri, nel Taeg indicato prima della firma del contratto, questi costi non possono essere compresi, perché non prevedibili.
Rendiconti e valute
Il deposito delle somme derivanti dalla cessione (sui conti della banca) risulta così infruttifero per il farmacista, mentre la finanziaria/ banca prende anche gli interessi sui depositi. E magari il farmacista usa il proprio fido per quel mese e ci paga gli interessi. Può così capitare (e succede!) che la finanziaria trattenga la somma integrale del mese precedente e provveda, allo scadere della rata del mese successivo, a svincolare le somme senza rendiconto. E queste somme trattenute sui suoi conti per un mese sono 4/5 volte la rata.
Ecco il meccanismo che fa lievitare di molto il costo effettivo del finanziamento. Ma che cosa può fare il farmacista? Deve sapere che la finanziaria è obbligata a rendicontare la gestione del credito altrui, come stabilisce l’art. 1713 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Obbligo di rendiconto: “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo e per colpa grave”.
Che cosa fare allora per verificare se i costi applicati sono derivanti dal contratto e se sono esatti?
E come ricalcolare le valute? Se la banca non è solita inviare un rendiconto dei movimenti che indichi con esattezza quali costi ha addebitato, il farmacista deve richiedere con raccomandata copia dello stesso. Ovviamente per le valute si dovrà fare un calcolo peritale.
Nuova sentenza avverso una finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.
Tribunale di Milano | Sentenza 12.7.2021
Finanziaria delle farmacie.
• Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
• Ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;
• Ricalcolo piani di ammortamento;
• Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti;
• Compensazione;
• Definizione di TAN.
Impugnati due contratti di mutui rilevanti, per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi. Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 tub, senza dubbio più basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 500.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
Cade anche la clausola di indicizzazione come applicata.
In sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo.
Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti. E se dovute ancora poche rate, queste non dovranno vedere applicato il tasso contrattuale, ma il tasso legale.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso. Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non ricavabile, per tale motivo, il TAN dal piano di ammortamento, indicando la operazione matematica complessa.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo. In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN. Definendo il primo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.
Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel "tasso puro"che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.
Causa: avv.Massimo Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di R.I.BA. srl - Recupero Interessi Bancari