La Cassazione ha lanciato la bomba Euribor
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In sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su contratto di finanziamento, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto ritenendo che la domanda ex art. 648 c.p.c. non possa trovare accoglimento, in quanto l’opposizione appare fondata su prova scritta, rappresentata dalle perizie di parte allegate all’atto di citazione in opposizione le quali, per quanto scontino i noti limiti probatori ai fini della decisione della causa, possono tuttavia essere prudentemente apprezzate ai fini della cognizione sommaria sottostante alla valutazione dell’istanza di concessione della provvisoria esecutivita’ implicata nella presente fase.
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Il credito asserito derivava da due conti affidati.
La MPS spa indicava il numero di un conto corrente per il quale non produceva né contratto né estratti. Quindi si è opposta la inosservanza della prova scritta e la indeterminatezza.
Indicava, poi, un contratto di conto affidato nel quale, opponendomi, ho indicato sia la sostanziale assenza del tasso debitore perché non indicata la tipologia dell’Euribor applicato; né la base di calcolo né la temporalità della applicazione.
Inoltre, sempre in opposizione, indicavo che la capitalizzazione - seppur applicata - era da escludersi in quanto il tasso annuale di interesse (TAN) era pari e corrispondente al TAE (tasso annuale effettivo).
Con violazione del disposto delibera Cicr del 9.2.2000.
La opposizione si avvaleva die conteggi fatti dalla Riba srl, ente peritale anche esso affiliato al Circuito del prof. Brancozzi, ed unico convenzionato con l’ordine degli Avvocati di Milano.
Il ctu nominato in giudizio ,sostanzialmente confermava i valori indicati ed i vizi contrattuali sollevati.
Ovviamente condanna alle spese legali e quelle della ctu per la MPS spa.
Con questa sentenza si rimarca la necessità del monitoraggio bancario quale adeguato assetto. Infatti qualora il cliente avesse, in corso di rapporto, fatto analizzare l’operatività avrebbe per tempo evitato sia la chiusura dei conti e sia la azione monitoria.
E avrebbe speso somme decisamente inferiori per tutelarsi.
E avrebbe adempiuto agli obblighi derivanti dalla piena osservanza del Codice della Crisi di Impresa. Sta a noi consulenti sensibilizzare i clienti su tali fatti concreti.
Per fine ottobre sto organizzando il consueto webinar di diritto bancario per il circuito . Parlerò anche dei mutui concessi dalla Banca Popolare di Sondrio in franchi svizzeri ai consumatori.
Rimarrete stupefatti.
Come sempre rimaniamo a disposizione per la analisi (gratuita ) dei contratti bancari dei Vs. clienti, onde possiate offrire un servizio aggiunto ( a costo zero) anche nel rispetto del Codice della Crisi.
Come noto operiamo da Campione di Italia in tutta Italia, in particolare Brescia.
Buon lavoro a tutti.
Avv.Massimo Meloni
Cari Colleghi,
considerata la materia bancaria di difficile interpretazione, la Riba srl (Recupero Interessi Bancari) vuole offrire agli associati del circuito del prof. Brancozzi un glossario dei termini maggiormente ricorrenti.
Tale elaborato sarà inserito nelle perizie redatte da Riba sr con nuova veste grafica e di contenuti, senza aumento alcuno dei costi. Utile alla parte, alla cliente, al Giudice ed all’esperto.
Rammentiamo che l ’art.16 Comma 5 D l.vo 83/2022 che ha riformato il Codice della Crisi in punto di composizione negoziata della crisi recita che:
«Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato».
Insomma, la banca dovrà spiegare (al Giudice se del caso), il perché NON ha ritenuto valida la proposta di accordo avanzata dalla azienda quando era in bonis.
Tale che la crisi poteva essere evitata .
L'indirizzo compositivo del Codice viene confermato ed implementato dal Decreto 21.3.2023 Ministero di Giustizia sul Test di adeguatezza:
“Composizione negoziata dei crisi d’impresa. Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Recepimento dell’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22.4.2021”.
All’art. 4 si nota una postilla, la n.1, che ritroviamo a pag. 62 come pagina di rinvio.
Qui si legge qualcosa di illuminante e dirompente:
“Tutti i debiti (da inserire nel test) sono da considerare al netto di eventuali compensazioni con crediti liquidi ed esigibili scaturenti dal medesimo rapporto e sono comprensivi di eventuali interessi ed accessori maturati alla data di riferimento … omissis."
Quindi viene prevista la possibilità di compensare – in sede di redazione del test pratico per vedere se la azienda è sostenibile ed anche per pervenire alla composizione negoziata della crisi – il debito bancario con i (contro)crediti che noi riteniamo di poter opporre alla banca.
Un credito è esigibile quando lo si può legalmente reclamare, non essendoci condizioni sospensive che ne impediscono la riscossione.
Quando un credito è liquido? Un credito è liquido quando è esattamente determinato nel suo ammontare.
Il decreto NON prevede la certezza del credito (comunque un credito è certo quando può essere facilmente provato).
Il decreto NON prevede la certezza del credito.
Comunque un credito è certo quando può essere facilmente provato. In altre parole, il credito è certo quando il creditore è in possesso di tutti gli elementi per dimostrare l’esistenza del suo diritto (per esempio un contratto, una fattura, un documento di consegna della merce). Come detto, il decreto non prevede l’obbligo della certezza.
Ma attenzione: la compensazione non è rilevabile di ufficio.
Da quanto sopra, appare evidente che, anche se il decreto parla del test pratico per poter accedere alla composizione negoziata della crisi, a maggior ragione è aperta la via da percorrere nella vita ordinaria dell’azienda.
R.i.BA srl / Michela Rossi e Avv. Massimo Meloni
Destinatariocertamente avete avuto modo di leggere il Codice della Crisi di Impresa entrato in vigore il 15.7.2022.
Negli appuntamenti professionali R.I.BA. ha constatato che tanti professionisti sottovalutano la portata di questo nuovo Codice, anche in funzione della responsabilità che derivano per il consulente aziendale.
Non avere adeguatamente informato il cliente riguardo gli obblighi che il Codice della Crisi impone può portare a forme di responsabilità anche a vario titolo.
Gli adeguati assetti organizzativi, contabili ed amministrativi che il Codice impone debbono essere adottati da tutte le imprese, anche e soprattutto da quelle in bonis, per evitare la crisi ed il suo insorgere.
RI.BA. srl rilascia poi un report mensile che può servire per evitare responsabilità. Ovvero andare a trattare con la banca.
Molti professionisti se ne sono accorti e, dopo vari contatti, hanno avuto modo di stringere una convenzione con R.I.BA.
Quanto costa il monitoraggio bancario mesile di R.I.BA?
Non è possibile indicare una tariffa esatta perché dipende dal numero di rapporti bancari e volumi di ogni singola azienda».
In questo periodo la caccia ai colletti bianchi è di moda, anche in virtù del fatto che sono innumerevoli i casi in cui le irregolarità contrattuali nei rapporti tra banca e cliente hanno portato al rimborso di importi di notevole entità addebitati erroneamente o addirittura in regime di anatocismo.
R.I.BA è attiva sul campo e presente in vari convegni dove hanno partecipato molti commercialisti e professionisti.
Potrebbe essere interessante per i vostri clienti prendere in considerazione una rapida verifica e/o un approfondimento dei loro rapporti bancari.
Professionisti e filosofia.
Principali attività e procedure.
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